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Nuova disciplina dell’obbligo formativo ECM in caso di cancellazione e reiscrizione all’albo

La Commissione ha stabilito che l’obbligo ECM per l’anno in corso è strettamente legato alla presenza nell’albo per almeno un semestre, nello specifico se la delibera di cancellazione interviene entro il 30 giugno, il professionista è esonerato dall’obbligo per l’intero anno, se invece la cancellazione avviene dal 1° luglio in poi, l’obbligo per l’anno corrente rimane interamente a suo carico.

Circolare-47-2025- trasmissione delibera CNFC n. 5-2025 – Nuova disciplina dell’obbligo formativo ECM