La Commissione ha stabilito che l’obbligo ECM per l’anno in corso è strettamente legato alla presenza nell’albo per almeno un semestre, nello specifico se la delibera di cancellazione interviene entro il 30 giugno, il professionista è esonerato dall’obbligo per l’intero anno, se invece la cancellazione avviene dal 1° luglio in poi, l’obbligo per l’anno corrente rimane interamente a suo carico.
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