É diritto di chiunque richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, e può essere presentata tramite posta elettronica certificata al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle Provincie di Mantova.
Il Responsabile della trasparenza e anticorruzione e titolare del potere sostitutivo e accesso civico per l’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle Provincie di Mantova è identificato in Potente Saverio.
Oltre all’accesso agli atti amministrativi dell’Ordine ex artt.22 e 23 L.241/90, sono previsti l’Accesso civico e l’Accesso civico generalizzato secondo le seguenti modalità e criteri.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
In questa sezione sono pubblicati i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza che assistono il Collegio, con indicazione delle rispettive competenze e compensi.
Per gli stessi è stata richiesta e verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
In aggiornamento.
Per «incarichi amministrativi di vertice», secondo la definizione normativa di cui all’articolo 1, comma 2, lett. i), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono “gli incarichi di livello apicale nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”.
La sezione rimanda all’organo di governo dell’Ordine identificabile con il Consiglio Direttivo.
° Segretaria amministrativa, assunzione con concorso pubblico, contratto pubblico impiego a tempo indeterminato 16 ore settimanali.
Esclusione dell’obbligo di costituzione dell’OIV per gli ordini professionali.
La legge 125/13 ha peraltro previsto che negli Ordini professionali non debba essere istituito l’OIV. “ Gli Ordini, i collegi professionali , i relativi organismi nazionali e gli enti di natura associativa, con i propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.
Convocazione prove (scarica modello Autodichiarazione COVID)
In questa sezione è indicato e descritto il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)”.
Il ciclo della performance e l’OIV non sono istituiti ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 in G.U. 30/10/2013, n.255).
Nelle more di articolare un ciclo analogo o struttura equivalente l’Ordine TSRM PSTRP MN, considerata anche la ridottissima dotazione organica nonché l’assenza del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale un meccanismo comunque volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi cosi ai principi generali di cui all’art. 3 del D. lgs 150/2009.
In aggiornamento
Provvedimenti organi indirizzo politico-amministrativo
Nella sezione è pubblicato l’elenco dei provvedimenti e delle deliberazioni dell’Organo di Indirizzo politico-amministrativo dell’Ordine, relativamente a procedimenti di:
Rif. normativo comma 1-2, D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.
In aggiornamento.
Provvedimenti dirigenti
I provvedimenti e le deliberazioni sono assunti dal Consiglio Direttivo, quale Organo di Indirizzo politico-amministrativo e dal Presidente del Consiglio stesso.
In accordo con quanto previsto dall’Art. 37, comma 1,2 del Decreto legislativo n. 33/2013.
Non sono stati fatti e non sono in corso bandi di gara
Nella sezione sono pubblicati gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti, oltre alle eventuali relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio.
In aggiornamento.
I servizi erogati dall’Ordine non possono qualificarsi come servizi pubblici soggetti all’adozione della carta dei servizi e degli altri adempimenti correlati, con riferimento a quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 gennaio 1994.
Indicatore di tempestività dei pagamenti
L’indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti.
L’obbligo per le PA di pubblicare tale indice è stato introdotto dal D.Lgs. 33/2013, relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, e poi modificato dal DL 66/2014.
L’indice annuale è pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
In aggiornamento.
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Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Mantova
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